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Istituzionale Consorzio Provinciale Tutela Vini Mantovani |
Il Consorzio Provinciale Tutela Vini Mantovani è stato fondato il 3 marzo del 1979 e comprende il Consorzio Vini Colli Mantovani e il Consorzio Volontario Lambrusco Mantovano.
Oltre ad accertare la corrispondenza fra quantità di uve prodotte e produzioni di vini Doc e Igt e a fornire informazioni e assistenza ai consorziati,
promuove iniziative, manifestazioni e studi per diffondere la conoscenza dei vini mantovani .
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Provinciale Tutela Vini Mantovani è costituito da:
- Bulgarelli Luciano: Presidente
- Campagnari Michele: VicePresidente
- Virgili Gianandrea: delegato Provincia di Mantova
- Sergio Cattelan: delegato C.C.I.A.A.
- Baraldi Giorgio
- Verona Fabrizio
- Cattani Corrado
- Lebovitz Gianni
- Chiara Tuliozi
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STATUTO CONSORZIO PROVINCIALE PER LA TUTELA DEI VINI MANTOVANI D.O.C. |
N° 49.200 di repertorio N° 11.796 di raccolta
Capo I° – Costituzione, Sede, Durata e Scopi
Art. 1 -
E’costituito un Consorzio denominato “Consorzio Provinciale per la Tutela dei Vini Mantovani”.
Esso ha sede legale ed organizzativa in Mantova, via P.F. Calvi, 28, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e si avvarrà degli uffici della segretaria generale della medesima.
Per finalità operative esso potrà avvalersi anche dell’area polivalente “Bigattiera” di proprietà dell’Amministrazione Provinciale.
Il Consorzio ha la durata sino al 31.12.2020 e potrà essere prorogato con deliberazione dell’Assemblea.
Art. 2 –
Il Consorzio è disciplinato dalle norme di cui agli artt. 2602 e seguenti del C.C., dal presente atto e dal regolamento interno. Esso inoltre, nello svolgimento della propria attività, dovrà sempre fare riferimento ed agire in armonia con le norme nazionali e comunitarie che disciplinano e sovrintendono la produzione e il commercio dei vini a denominazione di origine.
Il Consorzio, senza finalità speculative, si prefigge la tutela delle denominazione d’origine mantovane delle produzioni vinicole D.O.C, D.O.C.G e I.G.T della Provincia di Mantova, attraverso un’attività di sostegno e coordinamento a favore degli associati per il conseguimento dei seguenti scopi sociali:
1) accertare, prima di utilizzare l’uso del marchio, la corrispondenza fra quantità di uve prodotte e produzioni di vino D.O.C, D.O.C.G. e I.G.T;
2) operare per l’autodisciplina e coordinare l’attività operativa dei Soci perché siano strumento di valorizzazione e prestigio per i vini tutelati;
3) dare informazione e assistenza ai consorziati affinché, essi, possano adeguarsi alla normativa di legge, in vista dell’ottenimento dell’incarico di vigilanza, ai sensi della legge che disciplina le Denominazioni di Origine dei vini e della corretta applicazione dell’incarico stesso, secondo le norme che lo regolano;
4) fornire servizi tecnici ed amministrativi, alle condizioni fissate dal Consiglio, anche ad altri Enti operanti nel settore dei vini d’origine, come i Consigli Interprofessionali previsti dalla legge 164/92;
5) studiare proporre e collaborare all’attività legislativa e regolamentare attinente alla vite ed al vino in generale
6) sostenere in ogni sede i vini tutelati ed i loro Consorzi, promuovendo la presenza del Consorzio presso gli Organismi decisionali attinenti ai vini mantovani;
7) promuovere e concorrere all’attuazione dei programmi volti alla valorizzazione delle denominazioni tutelate
8) rappresentare collettivamente gli associati presso le Autorità e gli Enti per l’esposizione e la soluzione dei problemi interessanti il settore;
9) intervenire a mezzo dei propri rappresentanti in tutti gli Enti, Organi e Commissioni in cui sia richiesta od opportuna la rappresentanza del Consorzio e mantenere i collegamenti con le altre associazioni;
10) promuovere e gestire iniziative e studi atti a diffondere la conoscenza in Italia e all’estero dei vini tutelati;
11) creare una organizzazione in grado di gestire, mediante la compartecipazione economica degli associati, strutture amministrative e tecniche delle quali possano avvalersi ai fini dell’espletamento degli incarichi previsti dall’art. 19 commi 1 e 3 della legge 164/92;
12) assistere i consorziati nei rapporti con le Istituzioni nazionali ed internazionali;
13) adempiere a tutti quegli altri compiti particolari, che venissero deliberati di volta in volta dall’assemblea generale dei soci e/o dal Consiglio di Amministrazione, e comunque nel rispetto delle direttive assembleari, e compiere infine tutti quegli atti e svolgere attività che siano rispondenti al raggiungimento del fine sociale di tutela e difesa dell’interesse della vitivinicoltura mantovana.
Per l’assolvimento delle finalità istituzionali, il Consiglio può avvalersi dell’opera di un Direttore, anche con contratto a termine.
A seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consorzio può aderire, in via permanente od occasionale, ad altri organismi che perseguano scopi affini o complementari oppure di supporto alla sua attività, salvaguardando sempre la propria natura autonoma e indipendente.
Capo II° - Dei Consorziati
Art. 3 –
Possono essere ammessi, come associati, i Consorzi per la tutela dei vini a Denominazione di Origine e I.G.T. della Provincia di Mantova in possesso del riconoscimento del Ministero per le Politiche Agricole per la vigilanza, come previsto dalla legge 164/92.
Potranno essere ammessi anche i Consorzi per la tutela dei vini a Denominazione di origine che abbiano già inoltrato istanza di riconoscimento al Ministero per le Politiche Agricole.
Potranno aderire anche i consorzi che non abbiano presentato domanda per l’ottenimento dell’incarico di vigilanza o altre Associazioni similari a condizione che i loro statuti perseguano scopi analoghi e comunque compatibili con quelli del Consorzio:
L’ammissione dei nuovi associati avrà efficacia con la delibera di accoglimento comunicata dal Consiglio di Amministrazione.
Il contributo di ammissione, qualora fissato, così come il contributo annuale, saranno dovuti per intero, indipendentemente dal momento di ammissione del nuovo socio nel corso dell’esercizio sociale.
Art. 4 –
Coloro che intendono far parte del Consorzio devono inoltrare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio di Amministrazione, il quale entro 30 giorni, esperiti gli opportuni accertamenti ed a suo insindacabile giudizio, delibera in merito.
Gli ammessi a far parte del Consorzio dovranno versare la quota di iscrizione nell’importo e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.
Le iscrizioni sono annotate su apposito registro tenuto dal Consorzio ed aperto alla consultazione dei consorziati
Art. 5 –
Per le spese di finanziamento del Consorzio e per il raggiungimento delle sue finalità, oltre ad eventuali contributi di Enti o privati, i consorziati concorrono con contributi annuali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
L’obbligo dei consorziati al pagamento delle contribuzioni di cui sopra è valido per tutta la durata del Consorzio e sue successive proroghe.
Art. 6 –
I consorziati hanno l’obbligo della più rigorosa osservanza di tutto quanto è prescritto dallo Statuto e dalle disposizioni di legge che disciplinano e sovrintendono alla produzione e al commercio dei vini a Denominazione di Origine.
Essi dovranno altresì rispettare tutte le norme e le istruzioni che potranno essere emanate dagli Organi del Consorzio, per il raggiungimento dei fini consorziali.
E’ inoltre fatto obbligo di concedere ai funzionari consortili e alle persone autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, libero accesso, in qualunque momento, negli stabilimenti, cantine e magazzini per il controllo dei vini tutelati; Per il prelievo di campioni di prodotto finito, nonché per verifica dei libri o registri di carico e scarico e dei recipienti contenenti i prodotti, siano essi giacenti nelle cantine, scali ferroviari o sui mezzi di trasporto.
Art. 7 –
La qualità di socio si perde per: scioglimento dell’associato, recesso, esclusione o decadenza.
Il recesso deve essere richiesto dall’associato, con lettera raccomandata, da inviarsi almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio sociale ed ha effetto con la fine dell’esercizio stesso.
Il recedente sino alla decorrenza del recesso è tenuto a corrispondere le quote dovute ed ha diritto di usufruire di tutti i servizi del Consorzio.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti degli associati ai quali venga revocato il riconoscimento all’esercizio della vigilanza, fatti salve tutti gli obblighi dell’associato nei confronti del Consorzio.
L’esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti degli associati che:
si rendano morosi nel pagamento delle quote dovute a qualunque titolo e dopo formale invito a provvedervi; non rispettino lo statuto, il regolamento interno e le delibere legalmente prese dagli Organi sociali competenti; arrechino un danno morale o materiale ovvero compiano azioni lesive o pregiudizievoli nei confronti del Consorzio o degli altri associati.
La delibera di esclusione è immediatamente esecutiva trascorso il termine utile per il ricorso al Collegio Arbitrale senza che l’associato vi si appelli.
Il ricorso al Collegio Arbitrale ha effetto sospensivo e pertanto la delibera di esclusione ha effetto dalla decisione confermativa del Collegio.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale, rimangono validi gli impegni assunti dall’associato e ogni sua obbligazione, nei confronti del Consorzio, sino alla fine dell’esercizio nel corso del quale il rapporto si scioglie ovvero, anche oltre, se sono stati assunti impegni di durata superiore.
Capo III° – Marchi Consortili
Art. 8 –
Il marchio o i marchi consortili saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Le descrizioni dettagliate degli stessi diverranno parte del presente statuto.
Il marchio o i marchi di cui sopra potranno essere depositati a cura del Consorzio, in Italia e in quei Paesi nei quali sarà ritenuto necessario, su conforme deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Sui marchi potrà essere usata una delle seguenti dizioni abbreviate della ragione sociale del Consorzio:
“Consorzio tutela vini mantovani ad Doc” “Consorzio tutela vini mantovani”
Art. 9 –
Il marchio o i marchi dovranno essere applicati solo per contraddistinguere i vini previsti dall’art. 2 e quindi vietato farne uso diverso, che comporterà, in ogni caso, l’adozione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti, dallo statuto e dal regolamento interno.
Art. 10 –
I consorziati, che hanno provveduto al versamento della quota annuale, hanno l’obbligo del ritiro dei contrassegni recanti i marchi consortili, secondo le modalità previste dal regolamento.
Tali contrassegni dovranno essere applicati su recipienti fino a 5 litri.
La marchiatura delle damigiane, fusti od altri recipienti è subordinata ad apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Al Socio dimissionario che dopo il 30 giugno disponga di contrassegni già pagati e relativi a vino sul quale il Consorzio ha provveduto ad effettuare gli opportuni controlli qualitativi, è concesso l’uso dei marchi stessi fino al 31 dicembre dell’anno stesso.
Analoga proroga sull’uso dei marchi non è concessa, invece, al socio dichiarato decaduto od espulso che deve immediatamente restituirli astenendosi dal loro uso sin dalla comunicazione della decadenza o dell’espulsione.
I consorziati non possono cedere marchi a terzi, neppure se consorziati.
Capo IV° – Organi del Consorzio.
Art. 11 –
Sono Organi del Consorzio:
- l’Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
Art. 12 –
L’ Assemblea generale è costituita dell’universalità dei consorziati.
Ciascun consorziato interviene all’Assemblea attraverso i propri delegati il cui numero è determinato come segue:
- n° 1 delegato da o a 3.000hl
- n° 1 delegato per ogni 3.000hl successivi, con arrotondamento per difetto delle frazioni sino a 1.500hl o per eccesso da 1.501hl.
I dati produttivi necessari sono desunti dai documenti in possesso del Consorzio ovvero dalla documentazione probatoria esibita dal consorziato prima dell’Assemblea ed acquisita agli atti del Consorzio.
L’Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, contenente l’indicazione degli argomenti da trattare, da inviarsi a tutti i consorziati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea i consorziati in regola con i versamenti delle contribuzioni sociali.
Non sono ammesse deleghe di rappresentanza.
Ciascun delegato dei consorziati ha diritto ad un voto: la verifica e l’attribuzione dei voti agli intervenuti deve essere effettuata al momento della costituzione dell’Assemblea.
All’Assemblea devono essere invitati, e partecipano con diritto di voto, un rappresentante per ciascun Ente: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova; Provincia di Mantova.
Art. 13 –
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio.
All’Assemblea è riservata ogni deliberazione concenente:
a) le modifiche dello Statuto;
b) la proroga e lo scioglimento del Consiglio e la destinazione del fondo sociale;
c) l’approvazione del bilancio;
d) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
e) la nomina del Presidente del Consorzio e del Vice Presidente;
f) la nomina del Collegio dei Revisori, e il suo Presidente,stabilendone il compenso;
g) ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 14 –
Il Consiglio di Amministrazione può convocare l’Assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno.
L’Assemblea deve essere convocata senza indugio e comunque non oltre trenta giorni se richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti ovvero da un terzo degli associati iscritti e che si trovano in regola con il pagamento dei contributi: in tali casi i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare.
Le riunioni dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione,quando è presente la maggioranza dei delegati determinati con le modalità di cui all’art. 12 dello Statuto, in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero dei delegati intervenuti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente: se anche questi fosse assente o impedito l’Assemblea nominerà il Presidente fra i presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consorziati presenti; se concernenti la proroga o lo scioglimento del Consorzio ovvero modifiche dello Statuto si rende necessaria la maggioranza dei due terzi.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 15 –
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri risultanti dalla sommatoria di n° 5 elettivi e gli altri di diritto.
Sono membri di diritto:
- un rappresentante per ciascuno dei seguenti Enti: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova; Amministrazione Provinciale di Mantova.
- i Presidenti pro tempore di ciascuno di Consorzi di tutela associati.
I membri elettivi saranno nominati dall’Assemblea tenuto conto della ripartizione territoriale in relazione alla produzione di ciascuna zona come segue:
- n° 2 membri in rappresentanza della zona dei Colli Morenici
- n° 3 membri in rappresentanza della zona del Lambrusco
Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Comitato Esecutivo, che sarà composto da un numero variabile da tre a cinque membri, specificandone i poteri.
Art. 16 –
I membri del consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La presidenza e la vice presidenza del Consorzio spettano, alternativamente per ciascun mandato, ai rappresentanti dei Consorzi di tutela associati.
La presidenza potrà essere affidata anche a persona diversa dal Presidente e Vice Presidente pro tempore dei Consorzi associati.
Art. 17 –
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta scritta di almeno tre consiglieri o del Collegio dei Revisori dei Conti.
Le convocazioni, salvo casi di urgenza, saranno fatte con almeno 5 giorni di preavviso.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
La parità di voti comporta la reiezione della proposta, tuttavia nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
Di ciascuna riunione deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell’apposito libro.
Art. 18 –
Il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che, per legge o per Statuto non sono di esclusiva competenza dell’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione provvede in particolare:
1) alla organizzazione del Consorzio e alla sua gestione;
2) alla fissazione della quota di iscrizione di cui all’art. 3
3) alla fissazione dei contributi annuali dovuti dai consorziati;
4) alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
5) a nominare commissioni tecniche anche fra estranei fissandone le relative mansioni e i compensi
6) all’attribuzione, anche ad estranei, degli incarichi di vigilanza sulla corretta applicazione e gestione dei marchi;
7) all’assunzione del personale necessario, compreso il Direttore, fissandone le mansioni ed i compensi a norma dei patti di lavoro;
8) ad applicare e far rispettare il presente Statuto, il regolamento interno e le delibere dell’Assemblea.
IL PRESIDENTE
Art. 19 –
Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente spetta:
a) la rappresentanza e la firma sociale del Consorzio;
b) la convocazione del Consiglio di Amministrazione e l’esecuzione delle relative deliberazioni;
c) la vigilanza sul personale;
d) l’adozione di provvedimenti particolarmente urgenti, salvo la successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
e) la rappresentanza del Consorzio avanti l’Autorità Giudiziaria, in cause attive o passive, e nei giudizi civili, con facoltà di costituirsi parte civile in difesa di diritti nell’interesse del Consorzio, nominare i procuratori rilasciando loro deleghe e procure.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 20 –
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea, anche fra i non consorziati.
Il Presidente del Collegio dei Revisori è designato dall’Assemblea.
I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Essi esercitano tutte le funzioni loro assegnate dal Codice Civile e partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 21 –
Tutte le controversie, derivanti dall’applicazione del presente Statuto, che dovessero sorgere tra il Consorzio e ciascun associato oppure fra gli stessi associati, connesse all’interpretazione ed applicazione del presente Statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, vengono sottoposte alla decisione arbitrale di un collegio di tre arbitri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo (ove manchi l’accordo dei due arbitri già nominati), su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Mantova.
Art. 22 –
Il Collegio Arbitrale, che ha sede in Mantova, giudica secondo equità nelle forme dell’arbitrato rituale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera i) del D.M. 4 giugno 1997. n° 256.
Il ricorrente, a pena di decadenza, deve notificare all’altra parte la nomina del proprio Arbitro, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione del fatto che determina la controversia.
Il ricorso deve essere presentato al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla formale accettazione dei tre arbitri ai sensi dell’art.813 del C.P.C.
Capo V° - Patrimonio Sociale e Bilancio Fondo Consortile
Art. 23 –
Il fondo consortile è formato dai contributi degli associati, dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti,lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà del Consorzio.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo associativo.
Capo VI° - Disposizioni Transitorie Finali
Art. 24 –
Il funzionamento tecnico e amministrativo, l’uso dei marchi consortili, la vigilanza sugli stessi e quant’altro concerne il funzionamento del Consorzio in generale, sarà disciplinato da un regolamento interno compilato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dll’Assemblea.
LIQUIDAZIONE
Art. 25 –
Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli artt. 2275 e seguenti del Codice Civile.
Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad Organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 26 –
Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
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